Statuti
Gli statuti dell'associazione definiscono, in modo particolare, gli aventi diritto ad una borsa di studio. Per sapere se hai diritto, leggi gli statuti dell'associazione.
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STATUTI DELL’ASSOCIAZIONE ASCONESE BORSE DI STUDIO
Parte prima: obiettivi dell’associazione
Art. 1
L ’ Associazione asconese borse di studio viene costituita secondo gli art. 60 e sgg. del Codice civile svizzero ed ha come obiettivo quello di aiutare gli studenti domiciliati nel Comune di Ascona, iscritti ad una scuola superiore, i quali necessitano di un sostegno finanziario. La sede si trova presso la Cancelleria comunale di Ascona.
Art. 2
L’Associazione asconese borse di studio non ha scopo di lucro; i sussidi elargiti sono a fondo perso. Non vengono concessi prestiti di studio, questi ultimi essendo già previsti tra le forme di finanziamento cantonale.
Art. 3
L ’ Associazione asconese borse di studio svolge un ruolo sussidiario e complementare a quello delle borse di studio cantonali e delle altre borse di studio private.
Art. 4
L ’ Associazione asconese borse di studio è apartitica.
Parte seconda: le borse di studio
Art. 5
La borsa di studio è rivolta agli studenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- sono domiciliati nel Comune di Ascona, da almeno due anni,
- frequentano corsi presso una scuola superiore,
- sono beneficiari di un assegno di studio da parte del Cantone Ticino,
- dimostrano di aver superato gli esami previsti nei tempi fissati dal regolamento
dei rispettivi corsi. Il numero dei semestri ammessi non potrà superare quello dei semestri richiesti dalla facoltà (diploma compreso) più due, e in quest’ultimo caso la borsa di studio viene elargita solo se il Cantone concede un prestito di studio e - non godono di un reddito sufficiente, cumulato con altri contributi, a garantire il finanziamento dei rimanenti costi degli studi.
- In caso di particolare comprovata necessità la borsa di studio potrà essere elargita anche a studenti ai quali il Cantone ha negato un assegno di studio.
Art. 6
Qualora il numero di richieste fosse superiore al capitale disponibile i sussidi saranno elargiti in considerazione del risultato scolastico.
Art. 7
Il reddito globale disponibile risulta dall’insieme dei contributi provenienti: dai genitori dello studente, dal reddito dello studente, dalla borsa di studio cantonale, da altre borse di studio private e in ultimo dal contributo dell’Associazione asconese borse di studio.
Art. 8
L’assegno di studio verrà stabilito, soddisfatte le condizioni per l’ottenimento, dalla Commissione borse di studio nel mese di marzo successivo alla richiesta di sussidio.
Art. 9
L ’ assegno di studio ha carattere annuale e viene versato all’ inizio del semestre estivo (mese di aprile). Lo studente è tenuto a presentare l’avvenuta iscrizione. L’assegno di studio è a fondo perso.
Parte terza: l’Assemblea dei soci
Art. 10 A. L ’ Assemblea ordinaria dell’ Associazione borse di studio viene convocata una volta all’anno entro la fine dell’anno per il controllo dei conti e per la designazione dei rappresentanti in seno alla Commissione borse di studio.
B. Essa ha le competenze di cui all’art. 65 CCS. C. Ogni socio ha un diritto di voto.
Parte quarta: la Commissione borse di studio
Art. 11
La Commissione borse di studio è incaricata della direzione e della gestione corrente dell’Associazione. Essa è composta da 5 membri:
- I promotori (due membri). La loro sostituzione verrà decisa dall’Assemblea dei sostenitori.
- Un rappresentante proposto dal Municipio di A scona all’ A ssemblea dei soci, che rimane in carica fino al rinnovo dei poteri comunali.
- Due rappresentanti dei soci dell’Associazione. La loro sostituzione verrà decisa dall’ Assemblea dei sostenitori.
Art. 12
La Commissione designa al suo interno una presidenza e un segretario.
Art. 13
La presidenza ha il compito di pubblicare il bando di concorso e, ricevute le richieste di sussidio, di formare gli incarti, quindi di convocare la Commissione borse di studio.
Art. 14
Il segretario tiene il verbale delle riunioni della Commissione, inoltre è responsabile della contabilità e della stesura del bilancio annuale.
Art. 15
In caso di rinuncia o dimissioni di un membro della Commissione la sua sostituzione sarà decisa per cooptazione.
Art. 16
La Commissione borse di studio, esaminate le richieste di sussidio, determina: 1. in primo luogo chi ha diritto al sussidio, in base all’art. 5,
2. quindi quale contributo versare nei limiti dell’art. 6.
Parte quinta: l’Ufficio di revisione
Art. 17 Esso è composto da due membri nominati dall’Assemblea dei sostenitori.
Essi esaminano i conti annuali presentati dalla Commissione borse di studio e fanno un rapporto all’Assemblea circa la loro attività di revisione.
Parte sesta: quota sociale
Art. 18 La quota sociale annua è di fr. 50.-- e potrà essere adeguata dall’Assemblea su proposta della Commissione borse di studio.
Parte settima: finanziamento
Art. 19
L ’ Associazione asconese borse di studio non dispone di un capitale iniziale proprio.
Art. 20
Il fabbisogno annuo per coprire l’ammontare degli assegni di studio, le spese postali e le spese di cancelleria, si basa su di un finanziamento misto tra pubblico e privato.
Art. 21
Finanziamento privato
- Finanziamento privato è considerato il contributo elargito da privati cittadini, da istituti bancari o da altre persone giuridiche.
- L ’ Associazione asconese borse di studio promuove una campagna di sensibilizzazione al fine di trovare il sostegno finanziario dei privati.
- Ai sostenitori, se esplicitamente richiesto, è garantito l’anonimato.
Finanziamento pubblico
A. Finanziamento pubblico è considerato il contributo elargito dal Comune di Ascona oppure da enti di diritto pubblico quali il Patriziato di Ascona e la Parrocchia di Ascona.
B. L’Associazione asconese borse di studio farà richiesta al Comune di Ascona per coprire la differenza tra il fabbisogno e le entrate derivanti dal finanziamento privato o di altri enti pubblici, ritenuto che il contributo annuale del Comune di Ascona non superi i fr. 10’000.--.
Qualora risultassero utili:
1. essi saranno destinati ad un fondo quale riserva per quegli anni che presentassero un fabbisogno maggiore rispetto al previsto,
2. la richiesta di finanziamento pubblico, per l’anno successivo, ne terrà conto.
Art. 23
Presentazione dei conti: il bilancio ed il conto d’esercizio verranno presentati all’ Assemblea dei soci.
Parte ottava: scioglimento
Art. 24 Lo scioglimento dell’Associazione avviene nei casi previsti dagli art. 76, 77 e 78 CCS.
Statuti modificati e approvati dall’assemblea generale ordinaria del 30 novembre 2004.